STATUTO SOCIALE
DENOMINAZIONE-SEDE-SCOPO-
ART.1
n.19.E’ costituita un’associazione denominata "ASSOCIAZIONE NATURALISTICA IL GHIRO", con sede ad Urbania (PU) Via Leopardi
ART.2
L’Associazione è apolitica e senza fini di lucro. Essa ha per oggetto la pratica, lo sviluppo e la diffusione di attività naturalistiche con particolare riguardo alla conoscenza, lo studio sui temi del1’ecologia e al rapporto uomo-natura-territorio, attraverso la gestione, l’organizzazione di corsi di formazione sia a carattere professionale che puramente divulgativa a favore di gruppi scolastici, gruppi sportivi, associazioni, enti e privati, la forestazione, la gestione di strutture ricettive, l’escursionismo, attività di muontain bike, lo studio della flora e della fauna, la cartografia e realizzazione di cartine topografiche, naturalistiche, percorsi e sentieri, manutenzione degli stessi, la realizzazione di riviste e pubblicazioni specializzate, manifestazioni, seminari di terreno oltre alla collaborazione ed all’intervento per iniziative e per la realizzazione di progetti e programmi coinvolgenti e riguardanti la tutela, la salvaguardia, la valorizzazione, la conoscenza e lo sviluppo turistico e socio-culturale del patrimonio naturalistico del territorio montano.
L’associazione accetta ed applica Statuto, Regolamento e quant’altro deliberato dai competenti organi, Federazioni o Enti, alle quali delibererà di aderire.
PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI
ART.3
Il patrimonio sociale è costituito da mobili ed immobili che l’associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire. Le entrate sono costituite da:
- tasse di ammissione dei soci;
- contributi dei soci;
- eventuali contributi di Enti pubblici e di qualsiasi altro genere;
- eventuali introiti da manifestazioni e di eventuali sotto-scrizioni.
ART.4
L’anno sociale e l’esercizio finanziario chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
SOCI
ART.5
I Soci dell’associazione possono essere persone fisiche, persone giuridiche, associazioni, enti privati e pubblici. Non vi è alcuna limitazione nei diritti di ogni categoria di socio. I soci versano una quota non inferiore all’ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo. I soci non assumomo alcuna responsabilità oltre l’importo delle rispettive quote.
ART.6
Tutti coloro che intendono fare parte dell’associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. Tutti i soci con la presentazione della domanda di ammissione eleggono domicilio presso la sede dell’associazione. La domanda del richiedente dovrà essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci. L’ammissione a socio è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo, il cui giudizio è insindacabile e contro 2-a cui decisione non èammesso appello. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfir mate dall’esercente la potestà parentale.
ART.7
La qualifica di socio dà diritto a partecipare, frequentare tutte le attività poste in essere dall’associazione, secondo le modalità previste dall’apposito regolamento. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente statuto, le disposizioni del Consiglio Direttivo e le regole dettate dalle Federazioni ed organismi sportivi nazionali ai quali l’associazione aderisce.
ART.8
I soci cessano automaticamente di appartenere all’associazione in caso di mancato rinnovo dell’adesione o per morosità protrattasi per oltre 15 giorni dalla scadenza del pagamento richiesto. La cessazione potrà La avvenire anche per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli o la cui condotta costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.
ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA
ART.9
Gli organi sociali sono:
- Assemblea generale dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
ART.10
L’Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberato dell’associazione ed è convocato in sessioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie i soli soci che siano in regola con il versamento della quota.
Nessun socio potrà essere rappresentato da altri in assemblea. L’assemblea si riunisce almeno una volta l’anno per deliberare:
- sul bilancio consuntivo e preventivo dell’associazione
- sull’elezione del presidente
- sulle modifiche allo statuto sociale
sulla nomina e sulle proposte di scioglimento del Consiglio direttivo.
L’assemblea generale dei soci viene convocata, sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno dei soci. La convocazione dell’assemblea deve avvenire esclusivamente con apposito avviso affisso all’albo dell’associazione almeno 15 giorni prima della data di convocazione. Tanto l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
ART.11
Il Consiglio Direttivo è eletto dall’assemblea generale dei soci fra tutti quei soci iscritti da almeno due anni all’associazione. Si compone dal Presidente che è Presidente dell’associazione, dal Vice-Presidente, nominato dallo stesso consiglio e da altri cinque consiglieri. Il consiglio nomina nel proprio seno un segretario ed un cassiere. Il Consiglio Direttivo resta in carica due anni. Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano gli altri consiglieri senza formalità.
ART.12
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
- deliberare le domande di ammissione dei soci
- redigere il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre
all’assemblea dei soci
- deliberare l’ammontare della tassa d’ammissione sulla quota
- fissare le date di convocazione delle assemblee ordinarie e
convocare le assemblee straordinarie
- promuovere le attività formative e la diffusione della cultura naturalistica
- redigere i regolamenti dell’attività
- nominare i responsabili delle varie attività od iniziative-
- adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci qualora si rendessero necessari
- curare l’ordinaria amministrazione nonché 2-a straordinaria
con l’esclusione dei compiti attribuiti all’assemblea
- attuare le finalità previste dallo statuto.
ART.13
Il Presidente per delega del Consiglio Direttivo dirige l’associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
ART.14
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
ART.15
Il segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio direttivo, redige i. verbali delle riunioni attende alla corrispondenza, cura la tenuta dei libri sociali.
ART.16
Il cassiere cura l’amministrazione dell’associazione, si in carica di riscuotere e della tenuta dei libri contabili. Provvede alla conservazione delle proprietà dell’associazione e delle spese da pagarsi dietro mandato del Consiglio Direttivo.
ART.17
La durata dell’associazione è illimitata. L’associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di raggiungere meglio gli scopi sociali.
ART.18
Tutte le controversie fra l’associazione ed i soci e fra i soci stessi saranno sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da tre elementi soci dell’associazione, di cui due scelti dalle parti interessate ed un terzo che assume la presidenza, dal Consiglio Direttivo al di fuori di esso. Al collegio sono demandati i più ampi poteri istruttori e decisionali ed il verdetto sarà inappellabile. I soci con l’accettazione dello statuto si impegnano alla presente clausola compromissoria.
ART.19
Lo scioglimento dell’associazione deliberato previo parere favorevole dei 4/5 dei soci dell’assemblea generale convocata in seduta straordinaria con l’approvazione sia in prima che in seconda convocazione di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente per oggetto lo scioglimento dell’associazione dovrà essere presentata da almeno 4/5 dei soci con esclusione delle deleghe.
L’eventuale patrimonio residuo sarà ripartito tra i soci.
ART.20
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia allo statuto della federazione di appartenenza ed alle disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.